ABOLIZIONE DELL'I.C.I.
SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E' stato approvato il provvedimento che abolisce l'ICI sull'abitazione principale a partire dal primo acconto di giugno 2008. Il taglio all'ICI sulla prima casa riguarderà anche le pertinenze, ovvero i garage, le cantine e le soffitte.
L'imposta comunale resta invariata per le case di lusso, per le ville e per i castelli (categorie A1, A8 e A9), per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti. Per chi ha già versato l'imposta, saranno individuati meccanismi di compensazione.
Rimangono assoggettati all'ICI i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale.
Sono stati trasmessi a tutti i contribuenti presenti nella banca dati di Equitalia i nuovi bollettini di c/c postale per effettuare i versamenti. Per i bollettini in bianco, l'intestazione ed il nuovo numero di conto da utilizzare sono i seguenti:
EQUITALIA NOMOS S.p.A.
OZEGNA-TO-ICI
C/C n. 88734702
I soggetti che non sono tenuti al versamento dell'ICI per l'anno 2008 non devono tenere conto di quanto ricevuto. Chi invece deve effettuare il pagamento per terreni, aree fabbricabili o altri fabbricati può utilizzare i bollettini.
L'aliquota per l'anno 2008 è rimasta invariata al 5,5 per mille per tutti i tipi di immobile.
Ai sensi del vigente regolamento comunale dell'ICI, si considerano pertinenze dell'abitazione principale, e quindi esentate dal pagamento, i box, garage, cantine, soffitte, etc. purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ed a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
Data: 22/05/2008